Riforma del lavoro sportivo: entrata in vigore

Pubblicato il 16 novembre 2022

Il Dlgs n. 136/2022 - in G.U. n. 256 del 2/11/2022 - contiene norme integrative e correttive del Dlgs 36/2021 recante la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 17 novembre ma, anche con riferimento agli articoli relativi alla materia fiscale, la maggior parte delle novità sarà applicabile solo dal 2023.

Per quanto riguarda le ASD, se costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e che siano iscritte al Registro unico del terzo settore (Runts), non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica.

Con riferimento alle attività diverse ed al rapporto con le attività principali, non si computano fra le attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

ASD e Fisco

I compensi dei dilettanti con reddito non superiore a 15mila euro sono esenti dall’Irpef. Se tale limite viene superato, andrà a formare il reddito imponibile solo la parte eccedente.

Altra norma è diretta ad agevolare l’inserimento degli sportivi più giovani nel mondo del professionismo: per atlete e atleti di età inferiore ai 23 anni che rientrano nel settore professionistico le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000.

In questo caso il superamento del limite dei 15mila euro comporterà che l’importo sotto tale cifra non contribuirà al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. In questo caso, il superamento del limite dei 15mila euro comporterà che l’importo sotto tale cifra non contribuirà al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.

NOTA BENE: Si pone, però, una condizione: tutto ciò trova applicazione per le società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

Le somme versate ai propri tesserati in qualità di atleti o tecnici che operano all’ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono soggette ad una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, DPR n. 600/1973.

Quindi, non sono da dichiarare, non si sommano agli altri redditi ai fini del reddito complessivo e non sono soggetti a contributi previdenziali.

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