Riforma del Fondo di garanzia Pmi. Cambia modello di rating

Pubblicato il 15 febbraio 2019

Entra nel vivo la riforma del Fondo di garanzia per Pmi. Sono state approvate in via definitiva, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l’articolazione delle misure di garanzia, ex art. 12, comma 1, Dm 6 marzo 2017. Le disposizioni fanno parte integrante del decreto MiSE 12 febbraio 2019 e si applicano dal 15 marzo 2019.

Di rilievo è la modifica del modello di rating che porta ad ampliare il novero delle Pmi che possono accedere alla garanzia dello Stato sui prestiti, così che anche chi avrebbe difficoltà ad accedere ad un finanziamento bancario può assicurarsi un capitale a disposizione.

Nuovo modello di rating: 5 classi di merito

Quindi, come sopra detto, a partire dal 15 marzo 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni operative del Fondo che completano, così, il complesso atto di riforma contrassegnato da:

Il nuovo modello si basa su una scala di rating composta da 5 classi di merito creditizio: sicurezza, solvibilità, vulnerabilità, pericolosità e rischiosità. Solo le imprese con alta rischiosità non potranno accedere ai finanziamenti del Fondo.

Circa la nuova articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie, si specifica che è determinata in funzione della classe di rating del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria. Sono, inoltre, previsti criteri specifici di ammissibilità e di copertura per particolari categorie di finanziamenti/operazioni finanziarie.

Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e Fondo, cosiddette operazioni finanziarie a rischio tripartito, accederanno alla garanzia del Fondo senza applicazione del modello di valutazione.

Ammissibilità delle operazioni finanziarie

Le operazioni finanziarie, per essere ammesse alla garanzia:

In caso di operazioni finanziarie a rischio tripartito, l’importo dell’operazione finanziaria non deve essere superiore a euro 120.000,00, per singolo soggetto beneficiario finale.

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