Con la pubblicazione della circolare 30 giugno 2022, n. 76, l’Istituto previdenziale chiarisce l’ambito di applicazione ed i profili contributivi derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operata dalla legge di Bilancio 2022.
Entra nel vivo l’armonizzazione delle aliquote contributive al nuovo sistema di protezione sociale che vede un’estensione della platea dei beneficiari e delle imprese che contribuiranno al finanziamento delle prestazioni. Le nuove regole coinvolgono, principalmente, l’accesso alle prestazioni in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa anche per gli apprendisti con contratto di primo o terzo livello, l’estensione della platea delle imprese che contribuiranno a finanziare la CIGS ed il Fondo di Integrazione Salariale.
Le nuove aliquote contributive, come modificato dal messaggio INPS 1° luglio 2022, n. 2637, entreranno in vigore con il mese di competenza luglio 2022 e sarà possibile recuperare i periodi precedenti (da gennaio a giugno 2022) fino alla denuncia Uniemens del mese di settembre.
L’art. 1, commi da 191 a 220, legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha esteso le misure previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo – in sintesi – le seguenti modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2022:
Chiaramente, l’estensione delle tutele sopracitate comporta la determinazione di nuove aliquote contributive e maggiori oneri previdenziali per le imprese. Per l’anno 2022 sono state previste alcune specifiche riduzioni alle aliquote contributive ordinarie, specificatamente riparametrate in base alla tipologia e dimensione dell’azienda. In tale ambito, i nuovi oneri contributivi di seguito esaminati saranno applicabili anche alle nuove categorie di soggetti beneficiari (apprendisti e lavoratori a domicilio) e sono applicabili dal 1° gennaio 2022 sia per i lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ed in forza al 1° gennaio 2022.
Relativamente al numero di lavoratori, laddove l’impresa sia titolare di più matricole previdenziali, il calcolo dei dipendenti dovrà essere effettuato computando i prestatori di lavoro denunciati su più matricole. In particolare, nell’intento della norma di universalizzare il sistema di protezione sociale, viene meno l’alternatività delle tutele disciplinate dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. n. 148/2015, sicché qualora il medesimo datore di lavoro operi con più posizioni contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate (CIGO e FIS), ai fini della determinazione del requisito dimensionale per l’intervento straordinario di integrazione salariale dovrà computarsi la media occupazionale dei lavoratori denunciati su tutte le singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro.
Restano esclusi dal predetto computo i lavoratori appartenenti a matricole previdenziali con accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La novella normativa non ha modificato le aliquote contributive ordinarie che, ai sensi dell’art. 13, sono fissate nella seguente misura:
Si rammenta che restano escluse dall’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie le imprese di cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 869/1947 e le imprese industriali a capitale interamente pubblico.
Modificando l’art. 20, comma 3-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la legge di Bilancio 2022 ha esteso il campo di applicazione della cassa integrazione salari straordinaria a tutti i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti (per le causali di cui all’art. 21, comma 1) e che non rientrino nell’ambito di applicazione dei fondi di cui agli att. 26, 27 e 40 del citato decreto legislativo.
Rimangono escluse dal predetto intervento di integrazione salariale straordinario – e dai conseguenti obblighi contributivi – le imprese industriali a capitale interamente pubblico e le aziende dello spettacolo inquadrate con C.S.C. 1.12.10 (contraddistinte dal C.A. “1D”), con C.S.C 1.18.08, 1.18.09, 1.18.10, 7.07.09 e le altre imprese menzionate dal sopracitato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 869/1947.
La contribuzione ordinaria di finanziamento della CIGS rimane invariata, sicché le imprese sono tenute a finanziare la misura con il versamento dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, distribuita per 2/3 a carico azienda ed 1/3 a carico del lavoratore.
Per la sola annualità 2022, l’art. 1, comma 220, legge di Bilancio 2022, ha ridotto l’aliquota di finanziamento dello 0,63% per le imprese previste dall’art. 1, comma 219, lett. c), cioè i datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti.
Ciò assunto, per l’annualità in corso l’aliquota contributiva di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie sarà pari allo 0,27% (0,90% meno 0,63%) dell’imponibile contributivo, nella medesima distribuzione prospettata (0,18% a carico azienda e 0,09 a carico dipendente).
Si noti che, avendo la disposizione legislativa concesso la predetta riduzione ai soli datori di lavoro che abbiano “occupato più di quindici dipendenti” nel semestre di riferimento, vi è l’effetto paradossale che le imprese con meno di quindici dipendenti che rientrano, comunque, nei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, (v. imprese del sistema aeroportuale ed i partiti e movimenti politici) dovranno versare le “ordinarie” aliquote di finanziamento pari allo 0,60% a carico azienda e 0,30% a carico dipendente.
L’impresa che, con più matricole previdenziali, raggiunge la soglia dimensionale per la contribuzione alla CIGS è tenuta a richiedere il codice di autorizzazione “3Y”.
Come noto, anche i fondi di solidarietà bilaterale dovranno adeguare i propri regolamenti per consentire alle imprese destinatarie con almeno un dipendente in forza di versare il contributo ordinario dovuto. In particolare, i fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40, D. Lgs. n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 alla predetta prescrizione legislativa che prevede l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente.
In caso di mancato adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i predetti datori di lavoro rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale.
Nel periodo transitorio di adeguamento dei singoli fondi di solidarietà i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, dal 1° gennaio 2022 sono tenuti al versamento del contributo ordinario al FIS.
Di seguito i fondi che dovranno adeguarsi in considerazione dell’attuale soglia di accesso:
Fondo |
N. dipendenti |
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico |
Mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento |
Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE |
Mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento |
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige |
Obbligo per le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le imprese da 1 a 5 possono aderire volontariamente |
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali |
Mediamente più di 3 dipendenti nel semestre di riferimento |
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali |
Mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento |
A seguito delle modifiche operate all’art. 29, D. Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di cassa integrazione, né delle tutele previste dai sopracitati fondi di solidarietà.
I datori di lavoro che abbiano superato il requisito dimensionale dei quindici dipendenti nel semestre di riferimento dovranno continuare a contribuire al finanziamento del FIS e, in aggiunta, al finanziamento della CIGS.
Con le aliquote previgenti, il contributo ordinario al Fondo di Integrazione Salariale era pari allo:
Con le modifiche operate dalla legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022 le aliquote di finanziamento sono pari a:
Per il solo anno di competenza 2022, l’aliquota di finanziamento del FIS sarà ridotta a seconda della dimensione aziendale o tipologia d’impresa di:
Impresa |
Aliquota 2022 |
Aliquota dal 2023 |
Fino a 5 dipendenti |
0,15% |
0,50% |
Da 5 a 15 dipendenti |
0,55% |
0,80% |
Più di 15 dipendenti |
0,69% |
0,80% |
Commercio, turismo, etc., oltre 50 dipendenti |
0,24% |
0,80% |
Come per la CIGS, le predette aliquote saranno ripartite tra datore di lavoro e lavoratore rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
Al fine di computare il numero di lavoratori su più matricole contributive, nell’ambito del FIS, i datori di lavoro dovranno richiedere i seguenti codici di autorizzazione all’Istituto previdenziale:
Come rettificato dal messaggio INPS 1° luglio 2022, n. 2637, le nuove aliquote contributive dovranno essere adottate dalle imprese dalla mensilità di luglio 2022.
Per il recupero dei periodi precedenti (gennaio – giugno 2022) sarà possibile effettuare il recupero della maggiore contribuzione versata ovvero versare la maggiore contribuzione dovuta esponendo sul DM10 i seguenti codici causale nelle denunce di competenza luglio, agosto e settembre 2022.
Recupero CIGO
Per quanto riguarda la nuova platea di soggetti contemplata (apprendisti di primo e terzo livello e lavoratori a domicilio), potenzialmente soggetti alla CIGO, sarà necessario valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
La sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Recupero CIGS
Ai fini del recupero del contributo CIGS, con la medesima valorizzazione, dovranno essere compilati i seguenti elementi:
Recupero FIS
Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, invece, dovranno essere inseriti i seguenti elementi:
QUADRO NORMATIVO Legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
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