Riforma condominiale definitivamente approvata

Pubblicato il 21 novembre 2012 La commissione Giustizia del Senato, riunitasi il 20 novembre in sede deliberante, ha approvato definitivamente il Disegno di legge contenente modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Le novità condominiali entreranno in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione del relativo testo sulla Gazzetta Ufficiale.

In primo luogo, la riforma interviene a ridisegnare la figura dell’amministratore, il quale dovrà aver conseguito un diploma delle scuole superiori e aver seguito un corso di formazione inziale, sempre che non abbia svolto questa funzione per almeno un anno nell'ultimo triennio. Se richiesto dall’assemblea, l’amministratore dovrà inoltre essere dotato di una polizza Rc professionale. Lo stesso rimarrà in carica per due anni ma potrà essere licenziato anche prima della fine del mandato nei casi in cui abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale.

L’amministratore sarà tenuto ad attivare la procedura monitoria nei confronti dei condomini che risultino morosi entro sei mesi dal consuntivo in cui sia indicata la spesa; per tale incombente, lo stesso non dovrà chiedere e ricevere alcuna autorizzazione dell'assemblea. In caso di mora che superi i sei mesi, il condomino debitore verrà sospeso dalla fruizione dei servizi comuni. L’amministratore dovrà, altresì, redigere una contabilità trasparente, con registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota esplicativa della gestione. Ai condomini, verrà concessa la facoltà di verifica dei giustificativi di spesa in ogni momento.

Le nuove norme introducono la possibilità, per i condomini, di distaccarsi dall'impianto centralizzato senza dover attendere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale; ciò, a patto di non creare pregiudizi agli altri condomini e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale.

Modificati, in generale, i quorum necessari per la costituzione delle assemblee condominiali e per le delibere assembleari. In particolare, l'assemblea sarà valida, in prima convocazione, in presenza dei 2/3 dei millesimi e della maggioranza dei partecipanti al condominio. Per le deliberazioni, sarà necessario raggiungere il consenso della maggioranza degli intervenuti e almeno della metà del valore dell'edificio. In seconda convocazione, poi, viene richiesto il quorum costitutivo di 1/3 sia con riferimento al numero dei condomini che per i millesimi. Per la validità delle relative delibere, sarà necessario raggiungere 1/3 dei millesimi e la maggioranza degli intervenuti. Per quel che concerne le deliberazioni su nomina e revoca dell'amministratore, liti attive e passive su materie che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, approvazione o modifica del regolamento, ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità, opere e interventi per migliorare sicurezza e salubrità di edifici e impianti che importino interventi di notevole entità, installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza e, in generale, tutte le innovazioni, sarà necessario raggiungere la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino, almeno, la metà dei millesimi. Per il cambio di destinazione d'uso dei locali comuni sarà sufficiente raggiungere i 4/5 dei condomini e dei millesimi.

 Introdotte, infine, sanzioni da 200 a 800 euro per chi violi il regolamento condominiale.
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