Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 14883 del 2008, ha precisato che il paziente può legittimamente rifiutare i trattamenti sanitari indesiderati o contrari alle proprie convinzioni religiose, a condizione, però, che risolva il contratto di cura e lasci la struttura sanitaria; se rimane ricoverato, non può scegliere, a sua discrezione, le terapie cui sottoporsi. La vicenda esaminata dai giudici milanesi vedeva coinvolto un uomo, ministro di culto dei testimoni di Geova, che era deceduto nell'ospedale di Milano nel corso di una trasfusione, rifiutata strenuamente dallo stesso ma disposta dai medici come trattamento sanitario obbligatorio. Il Tribunale, dopo aver riconosciuto che il medico è, comunque, tenuto ad effettuare quegli interventi urgenti che siano nel migliore interesse terapeutico del paziente, ha, poi, riconosciuto un indennizzo ai familiari del defunto ma solo per le modalità brutali con cui era stata praticata la trasfusione.
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