La Cassazione si è pronunciata con riferimento all’ipotesi di presentazione di istanza di riesame di misura cautelare personale durante la vigenza della sospensione dei termini disposta a causa della emergenza “Coronavirus”, in assenza della richiesta di trattazione del procedimento da parte del detenuto o del suo difensore.
In tali casi – si legge nel testo della sentenza n. 24431 del 28 agosto 2020 - la fissazione dell’udienza può essere procrastinata a data successiva alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell’art. 83 del Decreto legge n. 18/2020, atteso che, in assenza dell’istanza difensiva, anche il termine di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. rimane sospeso.
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