Riepilogo delle condizioni per la richiesta dell’una tantum da parte dei co.co.pro.
Pubblicato il 20 aprile 2012
Con il messaggio n.
6762 del 19 aprile 2012, l’Inps fornisce un quadro di sintesi per la richiesta delle indennità una tantum in favore dei lavoratori a progetto.
La precisazione contenuta nel messaggio è che tale indennità spetta esclusivamente a quei lavoratori che hanno stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto: cosiddetto co.co.pro.
In alternativa, ne restano esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata Inps e il cui rapporto di lavoro non è riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 61, comma 1, del Decreto legislativo n. 276/2003 (mini co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, ecc.). Inoltre, con riferimento ai lavoratori che prestano la loro collaborazione nei confronti della Pubblica amministrazione, si specifica che l’indennità una tantum non spetta a quanti abbiano concluso rapporti di lavoro diversi dal co.co.pro.
Per l’anno in corso l’aliquota contributiva per il calcolo della suddetta indennità è aumentata fino a toccare il 27,72%, per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’Inps; per gli iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e in possesso di un contratto di co.co.pro. si applica l’aliquota del 17%.
Sempre per il 2012, è stata disposta la prosecuzione dell’intervento a sostegno del reddito per tutti quei collaboratori a progetto che non abbiano svolto contemporaneamente altro rapporto di lavoro o altra collaborazione in favore rispettivamente di un datore di lavoro o altro committente: in situazione cioè di monocommittenza. Tali lavoratori possono presentare la domanda per ottenere la prestazione entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati i requisiti, a patto che gli stessi soggetti non risultino assicurati presso altre casse previdenziali.
La domanda per ottenere la prestazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificati i requisiti. La prestazione è riferita ai soggetti non assicurati presso altre casse previdenziali. L’assenza del contratto negli ultimi due mesi è da considerare come mancanza di lavoro al momento di presentazione della domanda.
PRONTUARIO LAVORO