Riduzione reale capitale sociale Esecuzione anticipata

Pubblicato il 02 giugno 2016

Con lo studio n. 41-2016/I, il Consiglio Nazionale del Notariato affronta la questione spesso dibattuta tra gli operatori e gli studiosi della materia circa la riduzione “reale” del capitale sociale deliberata da un’assemblea di Spa o di Srl.

La possibilità di abbreviare il termine di 90 giorni per l'opposizione dei creditori alla riduzione reale del capitale - dando attuazione anticipata a tale riduzione rispetto al termine prescritto dall’articolo 2445, comma 3 del Codice civile – è, infatti, una questione molto delicata nella pratica, dato che l’indebita restituzione dei conferimenti è sanzionata penalmente.

La normativa

La questione è sorta visto che l'articolo 2445, comma 3 del c.c. sancisce chiaramente che alla delibera di riduzione reale del capitale sociale non si può dare esecuzione se non con il decorso di 90 giorni dal giorno della iscrizione della delibera stessa nel Registro delle Imprese, sempre che i creditori non abbiano proposto opposizione, ma allo stesso tempo è possibile dare attuazione anticipata alla riduzione, mediante applicazione di alcune cautele previste – per esempio – in materia di trasformazione regressiva (art. 2500 novies c.c.) e di revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter c.c.) e in tema di fusione (articolo 2503, comma 1) e di scissione (articolo 2506-ter, comma 5).

Conclusioni del Notariato

Alla luce di quanto sopra, sorge il quesito se, anche nel caso della riduzione del capitale sociale, sia possibile pensare ad un’esecuzione anticipata della delibera dei soci prima del decorso dei 90 giorni.

Secondo il Notariato è possibile dare esecuzione alla deliberazione anche prima del termine di 90 giorni prescritto dall’articolo 2445, comma 3 del Codice civile, a condizione che gli amministratori, sotto propria responsabilità, pubblichino nel Registro imprese una dichiarazione circa il consenso dei creditori all’esecuzione anticipata della riduzione oppure circa il loro avvenuto pagamento.

Ciò in quanto il citato articolo del Codice civile presidia l’interesse dei creditori anteriori all’iscrizione della delibera di riduzione nel Registro delle Imprese, per cui non vi sarebbe ragione di negare l’attuazione anticipata della riduzione del capitale sociale se l’interesse di questi creditori risulti soddisfatto.

Operativamente, si dovrebbe così procedere con la pubblicazione nel Registro delle Imprese, posteriormente all’iscrizione della delibera di riduzione, di una dichiarazione degli amministratori che diano atto della loro decisione di procedere all’esecuzione anticipata della delibera di riduzione, avendo ottenuto il consenso dei creditori legittimati all’opposizione o avendo soddisfatto le loro ragioni di credito.

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