I titolari di indennità NASpI o DIS-COLL sono tenuti a rispettare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015, determinati obblighi previsti nel percorso di politica attiva del lavoro in cui sono stati coinvolti, tra cui appunto la convocazione presso il Centro per l’Impiego per la stipulazione del cd. “patto di servizio”. In caso di mancata risposta alla convocazione, il beneficiario dell’ammortizzatore sociale a sostegno del reddito subisce una decurtazione dell’assegno mensile. Tuttavia, contro tale provvedimento, entro 30 giorni solari dal ricevimento della sanzione, l’interessato può presentare ricorso all’ANPAL.
A fronte dell’attività svolta dall’ANPAL, con la delibera n. 54 del 2 dicembre 2019, sono stati riassunti i criteri e le modalità per decidere sui ricorsi.
Innanzitutto vengono definite le modalità di convocazione, le quali possono essere effettuate:
La convocazione effettuata con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non fornendo elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta conoscenza, da parte dell'utente, della convocazione stessa, non può essere posta alla base di un provvedimento sanzionatorio.
Il provvedimento sanzionatorio del CpI deve contenere l'informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso. In particolare, il provvedimento deve recare l'informazione circa la possibilità, per l'interessato, di ricorrere al Comitato per i ricorsi di condizionalità, ai sensi dell'art. 21, co. 12, del D.Lgs. n. 150/2015, entro il termine di 30 giorni.
Il termine per la presentazione del ricorso decorre:
L’assenza alla mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro è giustificata nei seguenti casi:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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