Riduzione dei premi per gli artigiani
Pubblicato il 16 ottobre 2014
Il Presidente dell’INAIL, con
Determina n. 287 dell’1 ottobre 2014, ha stabilito la
riduzione spettante alle
imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2012/2013, in misura pari al
7,99% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il
2014.
A tal proposito, la Determina rimanda all’art. 1, commi 780 e 781 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n.
296 del 27 dicembre 2006) nonché alla nota del 5.03.2010 del Ministero del Lavoro, in cui quest’ultimo ha rappresentato che, sia la Ragioneria Generale dello Stato che l'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero, hanno espresso pareri concordi nel dare un’interpretazione dei citati commi 780 e 781, dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, diretta a concedere lo
sconto a tutte le aziende che
certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un
arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio senza tener conto dell'attuazione dei piani pluriennali almeno fino a quando i medesimi non diverranno operativi.
La Determinazione è stata inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza.