Con il messaggio n. 3334 del 26 settembre 2023 (non pubblicato sul sito istituzionale), l’Inps fornisce chiarimenti in merito alle regole per l’individuazione dei destinatari dell’agevolazione del regime previdenziale per i forfettari artigiani e commercianti.
Ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato introdotto il regime contributivo agevolato con carattere opzionale e accessibile su domanda.
L’Inps specifica che il regime previdenziale forfettario trova applicazione soltanto nel caso di sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge in materia fiscale.
La base imponibile è costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali. Su tale reddito imponibile la contribuzione ridotta del 35% si applica, oltreché sui contributi minimi, anche su quelli eventualmente eccedenti il c.d. reddito minimale.
Ai fini della fruizione dell’agevolazione, l’Istituto previdenziale effettuerà il controllo dei dati fiscali dei contribuenti che hanno dichiarato di voler beneficiare del regime previdenziale tramite la compilazione del quadro LM – sezione II – regime forfettario, del Modello Redditi PF relativo all’anno di imposta di riferimento.
L’attività di controllo dei dati fiscali permette di verificare la sussistenza di alcune cause ostative alla fruizione del regime previdenziale agevolato.
Il requisito viene meno nel caso in cui il contribuente abbia conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 31 maggio 2021, n. 378, ha chiarito che il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso dei requisiti e non incorrano in una delle cause di esclusione. Pertanto, per il soggetto già in attività e che applica il regime ordinario non è prevista alcuna specifica opzione.
Una volta opzionato un regime diverso da quello naturale (opzione che può essere manifestata con il concreto comportamento tenuto e che comporta l’adozione di un criterio di rilevazione del reddito imponibile diverso ed una tassazione specifica), non è consentito modificare la scelta eseguita neanche attraverso la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998.
NOTA BENE: Il comportamento concludente del contribuente non può essere riqualificato come errore ove sia coerente con gli altri adempimenti eseguiti durante il periodo d’imposta.
Altresì, si rammenta che le dichiarazioni fiscali possono essere integrate per la correzione di errori od omissioni, ivi inclusi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.
Nello specifico, la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di emendabilità della dichiarazione fiscale, ha ritenuto che la dichiarazione dei redditi affetta da errore, anche omissivo, in cui sia incorso il dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa, limitatamente alle seguenti ipotesi:
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante ai fini dell’IVA nell’anno d’imposta e non sia stato prodotto reddito di impresa, la volontà del contribuente di comunicare l’adesione al regime forfettario in esame può desumersi dalla avvenuta valorizzazione contestuale, all’interno dello stesso quadro, almeno delle caselle:
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