Fornite precisazioni dall’Agenzia delle Entrate su trattamento fiscale relativo al rimborso chilometrico erogato al rider, con determinate caratteristiche, che, su richiesta del datore di lavoro, utilizza il proprio mezzo per effettuare le consegne.
Una società esercente attività nel food delivery assume fattorini per le consegne con contratto di lavoro subordinato; questo prevede per il rider che, su richiesta aziendale, utilizzi il proprio veicolo per l'esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.), una indennità a titolo di rimborso chilometrico.
Tale rimborso è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter, bicicletta) e riferito ai chilometri, calcolati attraverso l’apposita app aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.
Viene, inoltre, posta l’attenzione sull’importanza che il fattorino usi un proprio mezzo di trasporto, senza il quale l’attività non potrebbe essere svolta. Ciò comporta un rilevante risparmio da parte dell’azienda.
In base a quanto detto, la società ritiene che le somme erogate a titolo di rimborso per l'utilizzo del mezzo di trasporto personale durante le consegne non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, pertanto, non devono essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 290 dell’11 aprile 2023, concorda con la soluzione presentata dalla società istante.
Di norma, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono reddito da assoggettare, per il percipiente, ad Irpef.
Tuttavia, la regola non opera in caso di rimborsi che riguardano spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative.
Nello specifico, va segnalata la risoluzione 178/E/2003 in cui è stato specificato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Però, per l’esclusione dalla base imponibile del lavoratore e la determinazione del rimborso forfetario è necessario che il legislatore abbia previsto tale circostanza.
Laddove il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso diventi imponibile.
Dunque, la risposta n. 290 dell’11 aprile 2023 conferma la posizione del datore di lavoro ritenendo che il rimborso erogato, nei termini sopra specificati, al rider per l’utilizzo del proprio mezzo per l’effettuazione delle consegne sia feribile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".