Rider, obbligo di trasparenza delle piattaforme di reclutamento

Pubblicato il 22 agosto 2023

Le piattaforme di reclutamento dei rider devono rendere chiari il funzionamento dei relativi algoritmi utilizzati, le informazioni che consentono di evidenziare in maniera trasparente la decisione adottata dalla app e le misure prese per prevenire decisioni di natura discriminatoria.

Questo il contenuto del Decreto del 5 agosto 2023 con cui il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha condannato per attività antisindacale un noto operatore di food delivery.

Vediamo le motivazioni addotte dal Tribunale.

Piattaforme di reclutamento dei rider: quali tutele?

La pronuncia si pone alla fine di una lunga battaglia sindacale promossa da Filcams, Nidil e Filt Cgil; da tempo al centro di numerose sentenze per la particolare modalità di svolgimento della loro attività lavorativa, quella dei rider è infatti una tipologia di lavoratori dai contorni spesso difficilmente definibili che, nel corso degli ultimi tempi, è stata oggetto di lotte sindacali ed interventi giurisprudenziali volti ad estendere loro le tutele previste per la generalità dei lavoratori e a contrastare i troppo frequenti episodi di sfruttamento.

In particolare, con il ricorso depositato nel mese di maggio 2023, i sindacati ricorrenti lamentavano la condotta antisindacale adottata dalla società soccombente per non avere la stessa adempiuto all’obbligo di informazione di cui all’art. 1 bis del D.Lgs. n. 152/97 introdotto dal D.Lgs. n. 104/2022 (Decreto trasparenza), recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

In base a tale norma, infatti, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o  mansioni  nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori medesimi.

Trasparenza degli algoritmi e rischio discriminazione

Accogliendo le istanze dei sindacati ricorrenti, il Decreto del tribunale evidenzia come, oltre alla fondamentale necessità di trasparenza degli algoritmi della piattaforma di reclutamento, il sistema per reclutare i rider presenti concreti rischi di disparità di trattamento per determinate categorie di lavoratori e, più in generale, comprometta il diritto di sciopero: applicare infatti una stessa diminuzione del punteggio (funzionale all’accesso prioritario al calendario delle consegne) ad un rider che non ha effettuato il check-in per esercitare il diritto di sciopero senza preavviso, o per ragioni di salute conseguenti ad un handicap, rispetto a quello che non lo ha effettuato nello slot prenotato per dedicarsi ad altra attività lavorativa, configura piena discriminazione.

Sul sistema di decurtazione si veda anche quanto disposto dal Tribunale di Milano con sentenza n. 1018/2022, illustrata nell'articolo "Riconoscimento di lavoro subordinato, il caso dei rider".

Riconoscimento facciale e geolocalizzazione

I giudici torinesi intervengono anche a chiarire alcuni aspetti relativi ai rischi connessi con i feedback, il riconoscimento facciale dei rider e la loro geolocalizzazione.

Viene infatti evidenziata la mancanza di chiarezza del criterio con cui il sistema opera la scelta in presenza di più rider che si trovano nello stesso punto di ritiro e che hanno in uso lo stesso mezzo.

La questione della geolocalizzazione poi, giudicata troppo invasiva anche dal Garante della privacy con il Provvedimento n. 285/2021, rimane comunque aperta in attesa di un intervento legislativo puntuale e finalmente chiarificatore.

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