Rider, introdotto un compenso minimo orario. No alla retribuzione “a cottimo”

Pubblicato il 22 ottobre 2019

I riders saranno retribuiti in base a un compenso minimo orario. Tale importo sarà parametrato tenendo conto dei minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) di settori affini o equivalenti sottoscritti dai sindacati e dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative. Dunque, la previsione normativa esclude automaticamente la prassi finora utilizzata di pagare i ciclofattorini in base alle consegne eseguite, ossia “a cottimo”.

La novità è contenuta in un emendamento presentato al cd. “D.L. tutela lavoro” (D.L. n. 101/2019). Per adeguarsi alle nuove regole sulla paga minima, i committenti avranno 12 mesi di tempo. Più contenuta è la tempistica per l'applicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari a tre mesi.

Rider, tutele estese per gli autonomi e occasionali

La soluzione individuata è duplice:

Dunque, soltanto nel primo caso si avrà diritto a tutti gli istituti tipici del lavoro subordinato. Infatti, i lavoratori autonomi, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di biciclette o veicoli a motore, avranno diritto unicamente a un “pacchetto” di tutele, come ad esempio:   

L’estensione delle tutele in favore dei riders, amplia di conseguenza la nozione di etero organizzazione per quanto concerne il riferimento alle modalità spazio temporali del potere organizzativo del committente. In altri termini, le tutele previste per i lavoratori subordinati si allargano anche a tutte le collaborazioni etero organizzate e svolte in modi prevalentemente personali.

In questo contesto, naturalmente rientrano anche i riders, le cui modalità esecuzione della prestazione, sono “organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy