I riders saranno retribuiti in base a un compenso minimo orario. Tale importo sarà parametrato tenendo conto dei minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) di settori affini o equivalenti sottoscritti dai sindacati e dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative. Dunque, la previsione normativa esclude automaticamente la prassi finora utilizzata di pagare i ciclofattorini in base alle consegne eseguite, ossia “a cottimo”.
La novità è contenuta in un emendamento presentato al cd. “D.L. tutela lavoro” (D.L. n. 101/2019). Per adeguarsi alle nuove regole sulla paga minima, i committenti avranno 12 mesi di tempo. Più contenuta è la tempistica per l'applicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari a tre mesi.
La soluzione individuata è duplice:
Dunque, soltanto nel primo caso si avrà diritto a tutti gli istituti tipici del lavoro subordinato. Infatti, i lavoratori autonomi, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di biciclette o veicoli a motore, avranno diritto unicamente a un “pacchetto” di tutele, come ad esempio:
L’estensione delle tutele in favore dei riders, amplia di conseguenza la nozione di etero organizzazione per quanto concerne il riferimento alle modalità spazio temporali del potere organizzativo del committente. In altri termini, le tutele previste per i lavoratori subordinati si allargano anche a tutte le collaborazioni etero organizzate e svolte in modi prevalentemente personali.
In questo contesto, naturalmente rientrano anche i riders, le cui modalità esecuzione della prestazione, sono “organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
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