Ricostruzione post sisma: ordinanze Commissario previa intesa Stato - Regioni

Pubblicato il 04 dicembre 2019

E' incostituzionale la norma in materia di ricostruzione post terremoto che, per l'adozione delle ordinanze del Commissario straordinario, richiede, al posto dell’intesa, un semplice parere dei Presidenti delle Regioni.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 246 del 2 dicembre 2019, si è pronunciata rispetto alle questioni di legittimità promosse dalle Regioni Marche e Umbria le quali, con due ricorsi in parte sovrapponibili, avevano lamentato una violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione censurata è contenuta nell’art. 37, comma 1, lettera a), numero 1-bis), e lettera b-ter), del convertito Decreto-legge n. 109/2018 (cosiddetto “Decreto Genova”).

Ricostruzione post terremoto: Stato non può prescindere da intesa con Regioni

Nella decisione, i giudici costituzionali hanno riconosciuto come la ricostruzione dei territori colpiti da terremoto rientri nelle materie della “protezione civile” e del “governo del territorio”, che appartengono alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.

Ne discende che lo Stato, nel disciplinare tale ricostruzione, non possa prescindere dalla preventiva intesa con i Presidenti delle Regioni interessate: è quindi costituzionalmente illegittima la norma che, al posto dell’intesa, richiede un semplice parere.

Salvi i provvedimenti emergenziali già approvati

Con la sentenza, in ogni caso, la Consulta ha fatto salvi gli effetti utili dell’azione amministrativa già posta in essere per la situazione emergenziale e ciò in considerazione dell’esigenza di continuità dell’azione del commissario straordinario.

In definitiva, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), numero 1-bis), e lettera b-ter), del convertito DL n. 109/2018, nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del Commissario straordinario di cui all’art. 2, comma 2, del convertito Decreto-legge n. 189/2016, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi e che le priorità degli interventi di cui all’art. 14, comma 4, dello stesso Decreto-legge sono stabilite dal Commissario straordinario sentiti i vice commissari anziché previa intesa con gli stessi.

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