Ricorso straordinario solo per liti amministrative
Pubblicato il 08 aprile 2014
La norma di cui all'articolo 7, comma 8, del Decreto legislativo n.
104/2010 che limita l'ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica alle sole
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa è da ritenere in linea con la Costituzione.
La pronuncia della Consulta
Secondo la Corte costituzionale –
sentenza n. 73 del 2 aprile 2014 –, infatti, è infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento al combinato disposto degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
La norma censurata – si legge nel testo della decisione - risponde ad un'evidente finalità di ricomposizione sistematica, compatibile con la qualificazione di delega di riordino o riassetto normativo propria dell'articolo 44 della Legge n. 69/2009.