La Corte di Cassazione - sentenza n. 14430 dell'8 luglio 2005 - stabilisce che il ricorso è da considerare inammissibile solo se il giudice tributario riscontra un'effettiva difformità tra l'atto depositato presso la segreteria della Commissione tributaria e quello consegnato o spedito per posta. La Suprema Corte ha, dunque, escluso la sanzione dell'inammissibilità del ricorso quando il contribuente, come previsto da legge, non abbia attestato la conformità tra i due sopraccitati atti.
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