Non è più necessaria l’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dalla Giunta per la difesa del Comune nel processo tributario. A specificarlo è la sentenza n. 19196, del 6 settembre 2006, della Corte di Cassazione. Cioè, l’autorizzazione alla lite “quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, da parte dell’organo giuntale” non è più necessaria ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni. Dopo una lunga serie di atti giurisprudenziali pronti ad affermare la necessità che il sindaco dovesse essere autorizzato per ricorrere o resistere in giudizio, è intervenuta ponendo in evidenza l’opportunità di tenere distinti gli atti gestionali, di competenza dei dirigenti, rispetto a quelli di natura politica. Quindi, mentre, in passato, la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune competeva al sindaco, che doveva essere autorizzato dalla giunta, ora la via normativa è stata cambiata riconoscendo che la rappresentanza dell’ente locale nel processo tributario spetta anche al dirigente dell’ufficio tributi e, per gli enti privi di questa figura, entra in gioco il titolare di posizione organizzativa.
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