, con la sentenza n. 27067 del chiarito che il ricorso spedito in busta chiusa non è ammissibile. La decisione muove dall’articolo 20, comma 2, del Dlgs 546/92, che prevede che la spedizione del ricorso per posta debba avvenire utilizzando un plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, poiché il timbro datario apposto direttamente sul retro del ricorso è garanzia sia dell’esatto giorno di spedizione, sia della coincidenza dell’atto tributario rispetto al documento inviato. La conseguenza della mancata osservanza di ciò è che la data di presentazione del ricorso considerata sarà quella di ricevimento da parte dell’Ufficio e qualora tale data fosse successiva al termine ultimo per la proposta di ricorso introduttivo lo stesso sarà dichiarato inammissibile.
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