Precisazioni del CGA della Sicilia in merito al “clone informatico” di un ricorso e alla relativa cancellazione, nell’ambito del processo amministrativo telematico.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza n. 615 del 12 settembre 2019, si è pronunciato in ordine ad un’istanza di cancellazione di un ricorso in appello, mero duplicato informatico di altro ricorso, proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza.
Secondo il Collegio amministrativo, un ricorso che sia il “clone informatico” di altro ricorso già presentato è da ritenere giuridicamente “inesistente” come autonomo ricorso.
Esso non è, infatti, sorretto dalla volontà della parte di proporlo e depositarlo, ma costituisce il risultato di imperscrutabili errori o difetti del sistema informatico, le cui cause è irrilevante acclarare, per evidenti ragioni di economia processuale.
Ciò che appare sufficiente, di fronte ad esso, è l’ovvia constatazione che il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta la capacità giuridica e di agire e men che meno quella di proporre un ricorso giurisdizionale.
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