Ricorso accettato se presentato dal curatore fallimentare

Pubblicato il 22 marzo 2011 La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5571/11 del 9 marzo, esamina il caso di una rettifica Iva operata dall’agenzia delle Entrate nei confronti di una società che aveva chiesto l'imposta a rimborso senza esibire alcuna scrittura contabile, a causa della distruzione in un incendio.

Il curatore fallimentare della società oppone ricorso, basandolo sul fatto che l’ufficio aveva applicato il principio di cui all’articolo 54 del Dpr 633/72, che prevede l’esame preventivo della contabilità, al posto di quello dell’articolo 55, in tema di ricostruzione induttiva della contabilità. L’Amministrazione finanziaria, da parte sua, riconoscendo la mancata esibizione dei documenti contabili, imputava l’onere della dimostrazione degli acquisti/vendite a carico dell’impresa.

Nei primi gradi del giudizio, le commissioni tributarie provinciali e regionali sostenevano la tesi secondo cui la società avrebbe dovuto ricostruire la documentazione contabile, chiedendo a fornitori e clienti copia delle fatture.

Non il curatore fallimentare, bensì il rappresentante legale della società fallita è ricorso in Cassazione per invocare l’illegittimità dell’atto di accertamento.

I Supremi giudici, nel rigettare il ricorso, sostengono che il fallito si è costituito davanti alla Corte “non in proprio, ma quale rappresentante della società…per cui, sussistendo una continuità di presenza del soggetto interessato alla controversia, rimane legittima la costituzione della società, sia pure nella persona del fallito, in questo giudizio di legittimità”.

Dunque, a tutela dei creditori, il difetto di capacità può essere eccepito dal solo curatore, non dalla controparte e nemmeno d'ufficio dal giudice. Inoltre, il difetto di capacità assume carattere assoluto - che può essere opponibile da chiunque e anche rilevabile da parte dell’ufficio - a condizione però che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto oggetto della lite.
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