, con la sentenza n. 15847 del 12 luglio 2006, chiarisce che il ricorso per Cassazione non può essere notificato per posta, deve essere sempre notificato tramite l’ufficiale giudiziario anche nel caso di impugnazione da parte del contribuente del rigetto dell’istanza di definizione di una lite pendente. Quindi ribadisce che per il giudizio di Cassazione valgono sempre le regole del Codice di procedura civile.
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