Ricorsi di condizionalità, la procedura

Pubblicato il 07 giugno 2018

Con comunicato del 6 giugno 2018 l’Anpal ha ricordato che il meccanismo di condizionalità prevede che chi riceve un sostegno al reddito – cioè una politica passiva – si impegni e partecipi alle misure di politica attiva del lavoro, o accetti offerte di lavoro congrue, pena la riduzione o la perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione.

Il meccanismo di condizionalità si basa su un principio di gradualità delle sanzioni possibili ed a tal proposito si rammenta che, in caso di fruizione di NASpI o DIS-COLL si applicano le seguenti sanzioni:

  1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
  3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, per ulteriore mancata presentazione;
  1. la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
  2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
  3. in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

I provvedimenti sanzionatori che implicano la perdita dello stato di disoccupazione sono adottati dal Centro per l'impiego, mentre l'INPS è competente per la decurtazione/decadenza dal sostegno al reddito, dietro segnalazione del Centro per l'Impiego.

È, tuttavia, possibile opporsi in via amministrativa ai provvedimenti adottati dai Centri per l'Impiego rivolgendosi al Comitato per la condizionalità presentando apposito modulo per il ricorso e producendo i seguenti documenti:

Il modulo di ricorso e i documenti indicati sopra possono essere inviati al Comitato via posta elettronica certificata oppure per raccomandata A/R:

Il Comitato motiverà la propria decisione e la comunicherà al/la ricorrente, al Centro per l'impiego e ad eventuali altri soggetti interessati tramite posta elettronica ordinaria o tramite PEC.

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