Riconoscimento del c.d. "incremento al milione" per gli invalidi

Pubblicato il 12 ottobre 2020

Con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3647, l’INPS fornisce le indicazioni relative alle modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento della maggiorazione e del relativo incremento dei soggetti aventi diritto alla pensione di inabilità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222. Invero, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, vengono riconosciuti ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, i benefici spettanti ai sensi dell'art. 38, comma 4, Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'istanza può essere presentata sia tramite intermediari sia direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on-line disponibili sul sito INPS, accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Successivamente è necessario selezionare la seguente tipologia di Prodotto:

Si rammenta che, ai titolati di pensione di inabilità che presentano l’istanza entro il 30 ottobre 2020 verrà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020 nel caso in cui indichino nel campo “Note” della domanda: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”. E’, altresì, possibile richiedere la maggiorazione ed il relativo incremento selezionando, sul pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE, RICHIESTE PRESTAZIONI ACCESSORIE, l’opzione “CHIEDO: l'aumento della pensione, oltre il trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al 'milione' Legge 448/2001, art. 38) o maggiorazioni sociali”, ovvero, per gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità o che hanno pendente il ricorso finalizzato all’accoglimento della medesima domanda possono chiedere “la maggiorazione e il relativo incremento al milione”, accedendo nuovamente alla domanda dalla propria area personale e allegando il “modello AP11 prestazioni accessorie” entro il 30 ottobre 2020.

L’Istituto precisa che la ricostituzione dovrà essere effettuata, per i soggetti titolari sia di prestazione di inabilità che di prestazioni erogate agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate a favore degli invalidi civili.

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