Il buono pasto è una prestazione sostitutiva delle somministrazioni di vitto che può essere reso in modalità cartacea ed elettronica.
A seguito delle modifiche di cui all'art. 51, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ai sensi del comma 677, art. 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stati innalzati limiti di esenzione dei buoni pasto erogati sotto forma elettronica (c.d. card) e diminuite le soglie d’imponibilità dei c.d. buoni pasto cartacei.
Le somme erogate sotto forma di buono pasto sono esenti da imposizione fiscale e contributiva:
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E ha specificato che i buoni pasto sono esclusi dalla disciplina di cui all'art. 6, del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 (Detassazione premi di risultato e partecipazione agli utili), rimanendo, pertanto, disciplinati dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
NOTA BENE: Il buono pasto deve consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa pari al valore facciale del buono pasto. Altresì, i medesimi costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione del servizio nei confronti della società emittente.
I ticket non sono commercializzabili, cumulabili (salvo il limite di 8 buoni ai sensi del D.M. 7 giugno 2017, n. 122), cedibili o convertibili in denaro.
Il ticket può essere utilizzato durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, dai lavoratori subordinati e non, a tempo pieno o parziale, anche nel caso in cui non sia prevista una pausa per il pasto (anche per i lavoratori a tempo parziale che non riprendono nel turno pomeridiano l'attività lavorativa).
Si specifica che, il buono pasto non è un diritto imprescindibile del dipendente, tuttavia, l’erogazione potrà essere prevista da accordi collettivi o individuali. Pertanto, in mancanza di apposita regolamentazione, il lavoratore non potrà pretenderne la corresponsione.
Il buono pasto dovrà riportare i seguenti elementi:
La maturazione del buono pasto è esclusa nei casi di sospensione dell’attività lavorativa ossia ferie, malattie, infortunio o giornate non effettivamente lavorate.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".