La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, solo in caso d’uso. Il deposito del documento nel contenzioso, a fini probatori, non costituisce “caso d’uso” .
Con sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate riguardo all'applicazione dell'imposta di registro alla ricognizione di debito, facendo luce sui differenti orientamenti affermati nell'ambito della giurisprudenza della Sezione tributaria della medesima corte.
La controversia da cui ha preso le mosse la pronuncia delle SU poneva una questione di massima di particolare importanza circa la nozione di deposito in caso d'uso e l'obbligo di registrazione relativo ai documenti depositati nei procedimenti giudiziari, questione che presupponeva la soluzione del contrasto interpretativo sopra menzionato, riconducibile a tre diversi filoni interpretativi.
Una prima tesi, riteneva che la ricognizione di debito dovesse farsi rientrare nell'ambito dell'art. 9 della tariffa, parte I, del DPR. n. 131/1986, che assoggetta all'imposizione proporzionale nella misura del 3% gli atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Per un secondo orientameto, laddove dalla ricognizione non risultasse l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, non comportando alcuna innovazione rispetto all'obbligazione contratta, andava ricondotta alla previsione di cui all'art. 3, parte prima, della tariffa, che prevede l'assoggettamento all'imposta proporzionale nella misura dell'1%.
La terza lettura, infine, si basava sul principio secondo cui alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore, né a quella del creditore, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente, andrebbe attribuita natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale sarebbe applicabile l'art. 4, parte II, della Tariffa.
Ed è quest'ultimo l'orientamento che le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto preferibile e condivisibile.
In definitiva, le SS. UU. hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
"Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso”, in relazione all’art. 6 del del DPR n. 131/1986".
E ancora: "La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso".
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