Riciclaggio mediante più versamenti: la prescrizione non decorre dalla data della provvista iniziale
Pubblicato il 12 gennaio 2011
Con sentenza n.
546 dell'11 gennaio 2011, la Seconda sezione penale di Cassazione ha sottolineato come, con riferimento al delitto di riciclaggio, “
qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti integra di per sé un altro autonomo atto di riciclaggio, così come lo integra anche il mero traferimento di denaro di provenienza delittuosa da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito”.
Ne discende che per il conteggio dei termini prescrizionali del detto reato - caratterizzato da forma libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - non si deve fare riferimento al giorno del versamento della provvista iniziale in quanto quest'ultima, grazie alla fungibilità del denaro,
“non è più distinguibile una volta avutosene il versamento su un conto corrente alimentato da una pluralità di versamenti”.