Riciclaggio da trasferimento di denaro tra conti correnti
Pubblicato il 23 ottobre 2014
Secondo la Corte di cassazione -
sentenza n. 43881 del 22 ottobre 2014 - il delitto di
riciclaggio è da considerare “
a forma libera” e
potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile con
modalità frammentarie e progressive.
In particolare, deve ritenersi integrare un autonomo atto di riciclaggio
qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche
il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito.
Ed infatti, l'operazione di
svuotamento delle casse delle società e il
successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria costituisce indubbiamente un
ostacolo alla tracciabilità del denaro.
Punito anche il dolo eventuale
Con riferimento all'
elemento soggettivo del reato, la Suprema corte ha ribadito che il medesimo possa dirsi integrato anche dal
dolo eventuale, quando, ossia, all'agente si rappresenta la concreta possibilità della
provenienza illecita del denaro ricevuto ed investito, e ne
accetta il rischio.