L’INPS, con messaggio n. 7037 del 18 novembre 2015, alla luce della circolare n. 27 del 20 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha integrato quanto specificato con messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, precisando che, per quanto concerne l’indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi, nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 indicati nelle richieste pervenute entro il 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.
Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 per consentire la variazione della fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell’istanza, sarà la Direzione centrale dell’Istituto a chiedere, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro il 23 settembre 2015.
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