Dal 15 settembre 2016 è attiva sul sito dell’agenzia delle Entrate l’applicazione per richiedere online il rimborso del canone Rai non dovuto per il 2016.
L’applicazione web interessa coloro che hanno comunicato la non debenza del canone e nonostante questo hanno ricevuto erroneamente l’addebito in bolletta.
Le situazioni che portano all’esenzione dal pagamento del canone Rai sono:
l’utente è in possesso dei requisiti di esenzione ossia ha più di 75 anni di età e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro oppure risulta esente per effetto di convenzioni internazionali;
l’utente ha ricevuto l’addebito in bolletta ma altro componente familiare ha pagato il canone con modalità diverse;
l’utente ha pagato attraverso la fattura dell’elettricità ma il medesimo canone risulta addebitato sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica;
la presentazione di dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi;
la sussistenza di altri motivi che danno luogo all’esenzione.
In alternativa alla richiesta di rimborso digitatale, il contribuente può utilizzare il modello cartaceo disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate e sul sito Rai, inviandolo con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Va spedita anche la copia di un valido documento di riconoscimento.
Qualora il rimborso risulti dovuto, le imprese elettriche erogano, entro 45 da quando ricevono il via libera dall'Agenzia, l’importo direttamente sulla prima bolletta utile o con altre modalità. In ultima istanza il rimborso avverrà da parte dell'Agenzia delle Entrate.
A fornire le suddette informazioni il comunicato stampa del 15 settembre 2016.
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