Richiesta del canone di affitto solo al coniuge che rimane

Pubblicato il 14 febbraio 2011 Dopo la separazione di fatto dei coniugi, il locatore può agire in giudizio per chiedere il pagamento dei canoni di affitto dell'abitazione non corrisposti solo al soggetto che continua ad abitare la casa, che rimane l'unico “conduttore”. Verso l'altro coniuge si crea una cessione definitiva del contratto di locazione.

E' la conclusione disposta dalla terza sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 1423 del 2011 specificando che in seguito alla separazione personale dei coniugi, per volontà di legge, nel contratto di locazione il coniuge che detiene l'immobile succede all'altro coniuge. Per cui il soggetto che continua ad abitare l'immobile assume tutti i diritti ma anche gli oneri relativi alla locazione.

Non modifica la soluzione il fatto che il coniuge che non gode più dell'immobile continui a pagare i canoni di affitto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Anticipazione indebita del Tfr in busta paga, quali conseguenze?

23/04/2025

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy