Errata contabilità: i termini di prescrizione per la richiesta di risarcimento dei danni al commercialista decorrono dall’avviso di accertamento, non dal Pvc.
E’ stato accolto il ricorso promosso da una Snc contro la decisione con cui, in sede di merito, era stato dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del proprio commercialista.
La richiesta di danni prendeva le mosse da un processo verbale di constatazione che la società aveva ricevuto da parte della Guardia di Finanza, cui era seguito un avviso di accertamento in cui si attribuivano alla società irregolarità fiscali e si era proceduto a recupero dell'imposta evasa.
Dallo stesso PVC era emerso che le responsabilità delle irregolarità fiscali erano da attribuirsi al commercialista che aveva tenuto i libri contabili.
La compagine aveva dunque agito nei confronti del professionista al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno conseguente alla condotta di tenuta della contabilità, ma il Tribunale, come detto, aveva dichiarato prescritto il relativo diritto per decorso del termine decennale.
In particolare, era stato ritenuto che il termine di prescrizione fosse iniziato a decorrere dal giorno della notifica del Pvc.
La decisione era stata confermata in sede di appello e per questo la società aveva avanzato ricorso davanti ai giudici di legittimità.
La ricorrente, in questa sede, aveva sottolineato che l'azione di risarcimento del danno — in questo caso da inadempimento contrattuale – presupponeva che un danno si fosse verificato, non potendo ossia la prescrizione decorrere prima di tale evento.
Nel caso in oggetto, il danno non poteva consistere nella notifica del processo verbale di constatazione, atto meramente interno destinato eventualmente a far da premessa di un avviso di accertamento, mentre era a partire da quest’ultimo momento che poteva dirsi verificato un danno al contribuente.
Facendo, così, decorrere la prescrizione dall’avviso di accertamento, il termine decennale non poteva, nella specie, dirsi scaduto.
Il motivo di doglianza è stato giudicato fondato dalla Corte di cassazione, pronunciatasi, sulla vicenda in esame, con ordinanza n. 8872 del 31 marzo 2021.
Secondo gli Ermellini, era errata la ratio seguita dai giudici di merito, atteso che il processo verbale di constatazione è un atto meramente interno, e per questo non impugnabile, il quale non incide né sul patrimonio né su altra situazione giuridica del contribuente.
Lo stesso - hanno continuato - può o meno portare ad un avviso di accertamento ed è quest’ultimo l'atto con cui il Fisco, per la prima volta, esercita il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto e che può essere impugnato.
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