Misure del tax credit “aggiornate" anche per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica ed altre attività innovative (design e ideazione estetica). Per effetto della legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 268 della L. 197/2022), poi, arriva al 2023 il credito d’imposta “potenziato” per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno. Sono, questi, alcuni degli aspetti che impattano sui tax credit ricerca&sviluppo e innovazione targati 2023.
Il credito d’imposta, nella sua attuale formulazione, è articolato in aliquote e massimali “differenziati” sulla base della tipologia di investimento agevolato che si intende effettuare. Si rammenta che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito dell’impresa. Restano, invece, escluse dalla possibilità di fruire del credito d’imposta le imprese che si trovano in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, altra procedura concorsuale) nonché le imprese destinatarie di “sanzioni interdittive” derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001). Inoltre, la fruizione del beneficio resta subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo ed è utilizzabile:
Riguardo gli obblighi documentali si rammenta che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese “non obbligate” alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica “asseverata” che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte. Sempre sul piano documentale le imprese sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) “al solo fine di consentire (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.
Con il D.M. 6 ottobre 2021 è stato approvato il relativo modello di comunicazione; questo, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. L’eventuale mancato invio non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
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