Ricarica auto elettriche, contributo per imprese e professionisti

Pubblicato il 04 novembre 2021

L’articolo 74, comma 3 del D.L. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) convertito ha istituito un fondo (pari a di 90 milioni di euro) a sostegno dei titolari di partita Iva che procedono ad installare infrastrutture per la ricarica di veicoli, demandando ad apposito decreto del MITE (Ministero della Transizione Ecologica) l’attuazione delle misure agevolative. Con il D.M. 25 agosto 2021, recentemente pubblicato in gazzetta ufficiale, il Ministero della Transizione Ecologica ha reso note le disposizioni attuative della Legge n.126/2020 concernenti appunto la disciplina finalizzata all'erogazione di un contributo diretto a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni nonché da soggetti passivi Ires.

Le risorse destinate ai beneficiari per il finanziamento degli interventi in esame sono così ripartite:

Sarà un ulteriore provvedimento del Ministero a definire i modelli di domanda, i termini di presentazione e di erogazione dei contributi nonché l'ulteriore documentazione che i beneficiari sono tenuti a presentare.

Soggetti interessati

Il decreto attuativo stabilisce che possono beneficiare del contributo le imprese ed i professionisti che, sia alla data della concessione che alla data di erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

Imprese - requisiti

 Professionisti - requisiti

  • hanno sede sul territorio italiano;
  • risultano attive e iscritte al registro imprese;
  • non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
  • sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, come da DURC;
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
  • non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo concesso dal decreto, determini il superamento dei massimali previsti;
  • non hanno ricevuto ne' richiesto, per le spese oggetto del bonus, alcun altro contributo pubblico;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute per provvedimenti di revoca di agevolazioni.
  • presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA (rigo VE50), non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo. Per i professionisti forfettari, il valore non può essere superiore a 20.000 euro;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
  • sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non hanno ricevuto ne' richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

 

Oggetto del beneficio

Sono ammissibili al contributo le spese (al netto di Iva) sostenute - successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame - per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica. 

Tali spese devono riguardare:

a)

infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

  • wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
  • 2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.

b)

infrastrutture di ricarica

in corrente continua:

  • fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
  • oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
  • oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;

Caratteristiche infrastrutture di ricarica

a) essere nuove di fabbrica;

b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;

c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;

d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;

e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

 

Sono ammesse al beneficio solo le spese oggetto di fatturazione elettronica. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo le seguenti spese:

Spese “escluse” dal beneficio

a) spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;

b) spese per consulenze di qualsiasi genere;

c) spese relative a terreni e immobili;

d) le spese relative acquisto di servizi “diversi” da quelli previsti dalle precedenti lettere b) e c), anche se funzionali all'istallazione.

e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

 

Contributo concedibile

Tenuto conto delle risorse stanziate e dei limiti stabiliti dal regolamento de minimis (quindi, con un tetto massimo, se disponibile nel plafond della singola impresa unica, di 200 mila euro), il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili. Tuttavia, beneficiari del contributo devono impegnarsi a mantenere nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo l’infrastruttura di ricarica. Va detto, poi, che il decreto del MITE non fa alcun cenno agli aspetti riguardanti il relativo trattamento fiscale; conseguentemente, pare possibile sostenere che detto contributo sia rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini Irap.

Presentazione delle domande

I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalità che saranno stabiliti da un ulteriore provvedimento. Alla domanda è “allegata”:

Entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande, una volta completata l’istruttoria, il Ministero procede alla concessione dei contributi con provvedimenti distinti per ognuno degli interventi previsti nel rispetto dell'ordine “cronologico” di ricezione delle domande.  Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio, il Ministero comunica entro lo stesso termine i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in unica soluzione a seguito della presentazione della richiesta di erogazione con allegata la documentazione di spesa. Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, ovvero il maggior termine correlato alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, Invitalia provvede a:

Completata l’istruttoria, Invitalia eroga entro 30 giorni il contributo spettante al beneficiario. Tuttavia, il Ministero e Invitalia possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli.

Ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari

I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti, sono altresì tenuti a:

Nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso pubblico il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN - Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto di attuazione dell’art. 4, co. 7-bis del D.L. 32/2019.

Revoche del contributo

I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto o in parte - nei seguenti casi:

La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento “motivato” e comporta per il beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

 

Quadro Normativo

 MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA - DECRETO DEL 25 AGOSTO 2021;

 DECRETO LEGGE N. 104/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 126 DEL 13 OTTOBRE 2020;

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy