L’articolo 74, comma 3 del D.L. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) convertito ha istituito un fondo (pari a di 90 milioni di euro) a sostegno dei titolari di partita Iva che procedono ad installare infrastrutture per la ricarica di veicoli, demandando ad apposito decreto del MITE (Ministero della Transizione Ecologica) l’attuazione delle misure agevolative. Con il D.M. 25 agosto 2021, recentemente pubblicato in gazzetta ufficiale, il Ministero della Transizione Ecologica ha reso note le disposizioni attuative della Legge n.126/2020 concernenti appunto la disciplina finalizzata all'erogazione di un contributo diretto a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni nonché da soggetti passivi Ires.
Le risorse destinate ai beneficiari per il finanziamento degli interventi in esame sono così ripartite:
Sarà un ulteriore provvedimento del Ministero a definire i modelli di domanda, i termini di presentazione e di erogazione dei contributi nonché l'ulteriore documentazione che i beneficiari sono tenuti a presentare.
Il decreto attuativo stabilisce che possono beneficiare del contributo le imprese ed i professionisti che, sia alla data della concessione che alla data di erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
Imprese - requisiti |
Professionisti - requisiti |
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Sono ammissibili al contributo le spese (al netto di Iva) sostenute - successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame - per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica.
Tali spese devono riguardare:
a) |
infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi: |
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b) |
infrastrutture di ricarica in corrente continua: |
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Caratteristiche infrastrutture di ricarica |
a) essere nuove di fabbrica; |
b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase; |
c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020; |
d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari; |
e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva. |
Sono ammesse al beneficio solo le spese oggetto di fatturazione elettronica. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo le seguenti spese:
Spese “escluse” dal beneficio |
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a) spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; |
b) spese per consulenze di qualsiasi genere; |
c) spese relative a terreni e immobili; |
d) le spese relative acquisto di servizi “diversi” da quelli previsti dalle precedenti lettere b) e c), anche se funzionali all'istallazione. |
e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio. |
Tenuto conto delle risorse stanziate e dei limiti stabiliti dal regolamento de minimis (quindi, con un tetto massimo, se disponibile nel plafond della singola impresa unica, di 200 mila euro), il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili. Tuttavia, beneficiari del contributo devono impegnarsi a mantenere nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo l’infrastruttura di ricarica. Va detto, poi, che il decreto del MITE non fa alcun cenno agli aspetti riguardanti il relativo trattamento fiscale; conseguentemente, pare possibile sostenere che detto contributo sia rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini Irap.
I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalità che saranno stabiliti da un ulteriore provvedimento. Alla domanda è “allegata”:
Entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande, una volta completata l’istruttoria, il Ministero procede alla concessione dei contributi con provvedimenti distinti per ognuno degli interventi previsti nel rispetto dell'ordine “cronologico” di ricezione delle domande. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio, il Ministero comunica entro lo stesso termine i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
L'erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in unica soluzione a seguito della presentazione della richiesta di erogazione con allegata la documentazione di spesa. Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, ovvero il maggior termine correlato alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, Invitalia provvede a:
Completata l’istruttoria, Invitalia eroga entro 30 giorni il contributo spettante al beneficiario. Tuttavia, il Ministero e Invitalia possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli.
I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti, sono altresì tenuti a:
Nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso pubblico il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN - Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto di attuazione dell’art. 4, co. 7-bis del D.L. 32/2019.
I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto o in parte - nei seguenti casi:
La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento “motivato” e comporta per il beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Quadro Normativo |
MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA - DECRETO DEL 25 AGOSTO 2021; DECRETO LEGGE N. 104/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 126 DEL 13 OTTOBRE 2020; |
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