Riammissione alla rateazione

Pubblicato il 26 aprile 2016

Con la circolare n. 13 del 22 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti le linee guida per poter essere riammessi ai piani di rateazione decaduti nei 36 mesi precedenti al 15 ottobre 2015, in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento definito con un atto di adesione o prestando acquiescenza.

La possibilità di riammissione al beneficio è riconosciuta dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 134, Legge n. 208/2015); l'Agenzia con il nuovo documento di prassi illustra le modalità del salvataggio del piano di rateazione delle somme dovute precisando:

- la tipologia di contribuenti potenzialmente interessati alla riammissione in rateazione;

- le condizioni che devono sussistere per poter usufruire del beneficio della riammissione;

- il fatto che il beneficio riguarda ora anche l’Irap.

Ambito soggettivo

Possono accedere al nuovo piano di rateazione tutti i contribuenti che:

- hanno definito le somme dovute mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire oppure prestando acquiescenza all’accertamento;

-hanno scelto di pagare a rate;

- sono decaduti dal beneficio per non aver rispettato le scadenze del piano di rateazione, a seguito di mancato integrale pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di scadenza di quella successiva.

Sono esclusi, invece, i contribuenti coinvolti negli altri istituti deflattivi del contenzioso, quali per esempio la conciliazione e la mediazione.

Condizioni

Per essere riammessi al beneficio sono necessarie due condizioni:

- la decadenza dalla rateazione deve essersi verificata nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, quindi, a partire dal 15 ottobre 2012, facendo riferimento alla scadenza ordinaria della rata non pagata;
- le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono riguardare le imposte dirette, cioè l’Irpef, l’Ires, le rispettive addizionali e l’Irap.

Sono, perciò, escluse dal nuovo piano di rateazione le imposte indirette (quali l’Iva) e i contributi previdenziali, anche se si tratta di somme che facevano parte dello stesso atto di adesione

Procedimento per la riammissione

Il procedimento per la riammissione alla rateazione prende il via con il pagamento – oppure con l’integrazione del versamento - entro il 31 maggio 2016, della prima delle rate scadute, cioè della rata contemplata nell'originario piano di ammortamento il cui omesso o carente versamento ha determinato la perdita del beneficio.

La riammessione è lasciata alla libera volonta del contribuente, che compila il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo già utilizzati in passato per pagare i versamenti nei tre anni antecedenti.

Per quanto riguarda il numero delle rate successive del nuovo piano di rateazione, esso sarà pari al numero delle rate del piano originario non pagate, esclusa quella versata per la riammissione alla dilazione, con scadenza trimestrale nello stesso giorno in cui è stato effettuato il versamento per la riammissione.

Relativamente al quantum da versare per essere riammessi alla rateazione, la circolare 13/E/2016 precisa:

Effettuato il pagamento della rata scaduta, il contribuente ha 10 giorni di tempo per trasmettere all’ufficio competente, che ha emesso il provvedimento di rateazione, la quietanza del versamento. Il mancato invio della quietanza non rileva ai fini della validità del procedimento ma è indispensabile per agevolare l'iter della riammissione. Ripreso l'iter della rateazione, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza definitiva dal beneficio.

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