Il riordino delle procedure concorsuali ha ridimensionato (articoli 67 e 70 della legge Fallimentare) l'ambito applicativo dell'istituto della revocatoria di rimesse bancarie. L'articolo 67, comma 3, lettera b), ha, infatti, dimezzato il periodo sospetto e dichiarato non soggette all'azione revocatoria "le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca".
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