Le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 legge fallimentare, quando il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti scoperto.
Per cui al fine di accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia funzione solutoria ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al criterio del saldo disponibile sul conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca.
Non risulta invece idoneo né il criterio del saldo contabile, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del saldo per valuta, che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 6042 del 29 marzo 2016, accogliendo il ricorso di una banca, in una complessa vicenda processuale che vedeva coinvolto un consorzio agrario finito in liquidazione coatta amministrativa.
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