I crediti tributari sorgono con l’avveramento dei relativi presupposti e non già per effetto dell’atto amministrativo di accertamento posto in essere dall’Amministrazione finanziaria.
Ne consegue che se tali presupposti si siano verificati prima del compimento, da parte del contribuente/debitore, di un atto dispositivo costitutivo di fondo patrimoniale - poi impugnato con l’actio pauliana - i crediti medesimi devono ritenersi anteriori al detto atto, ai sensi dell’art. 2901 c.c., anche se non siano stati in tutto o in parte accertati o iscritti a ruolo.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 13275 del 1° luglio 2020, a conferma della decisione con cui, nel merito, era stata dichiarata l’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale disposto da due coniugi, indicati come debitori dell’Amministrazione finanziaria, mediante il conferimento di alcuni beni immobili.
Ricorrevano, nella specie, tutti i presupposti, di natura soggettiva e oggettiva, necessari ai fini dell’accertamento della fondatezza dell’azione revocatoria esercitata dal Fisco.
Sussistevano, infatti:
Secondo i giudici di Piazza Cavour, era stato correttamente rilevato che i ricorrenti avevano posto in essere l’atto di disposizione in oggetto in data posteriore rispetto all’epoca in cui la Guardia di Finanza aveva accertato l’esistenza di documentazione extracontabile riferita all’attività commerciale dei medesimi.
Per questo, era stata legittimamente avviata una verifica fiscale in loro danno, conclusasi con la richiesta del sequestro conservativo degli immobili dei coniugi, sequestro riferito a un credito, di natura fiscale, necessariamente sorto in epoca anteriore rispetto alla costituzione del fondo.
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