Revocatoria ordinaria senza crediti certi

Pubblicato il 16 novembre 2016

Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile ma è sufficiente una ragione di credito anche eventuale.

Assumono rilievo, pertanto, anche i crediti “litigiosi” o comunque oggetto di contestazioni non manifestamente fondate.

Difatti, l’articolo 2901 del Codice civile, sulle condizioni per esperire l’azione revocatoria in oggetto, prende in considerazione una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa.

Ne consegue l’irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, e ciò coerentemente con la funzione propria dell’azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.

Assegno come sufficiente prova di credito

Sono questi i principi evidenziati dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, con sentenza n. 23208 depositata il 15 novembre 2016 e con la quale è stato ritenuto che, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, fosse da considerare come “sufficiente ragione di credito” quella dedotta dal portatore di più assegni bancari emessi dal debitore.

Secondo la Suprema corte, detti titoli costituiscono promesse di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 del Codice civile che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione.

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