Revocatoria fallimentare anche per acquirenti di immobili

Pubblicato il 16 maggio 2011 Tra gli atti soggetti a revocatoria fallimentare occorre comprendere anche la cessione del credito avvenuta per estinguere il debito scaduto ed esigibile, qualora non sia stata contemplata, nel momento di nascita del debito, come mezzo di estinzione. Lo ha precisato la Corte di cassazione con sentenza n. 9388 del 2011 aggiungendo che ciò vale sia per la vecchia che per la nuova azione revocatoria costruita sulla base di interventi normativi avvenuti dal 2005 ad oggi.

Le maggiori novità attuate, applicabili per i fallimenti dichiarati dal 17 marzo 2005, hanno toccato il periodo sospetto, la misura della sproporzione e le esenzioni. Queste ultime hanno assunto rilevante importanza in quanto sono dirette ad evitare che situazioni da tutelare siano azzerate dall'esercizio dell'azione revocatoria. Discutibile è risultata la riduzione a 6 mesi del periodo di osservazione per poter proporre la revocatoria; molti ritengono che il lasso di tempo consenta la revocabilità di un numero minimo di atti.

La Cassazione, con sentenza n. 5749/11, si è interessata delle norme per la tutela dei diritti degli acquirenti di immobili. I giudici hanno precisato che la norma opera solo per edifici per cui sia stato richiesto il permesso di costruire. La disciplina, però, non tutela l'acquirente qualora vi sia stato il preliminare di permuta del terreno con l'edificando immobile; infatti in questa ipotesi il costruttore non può richiedere il permesso di costruzione.

Infine, la revocatoria fallimentare può inficiare anche i contratti in strumenti finanziari derivati purchè, logicamente, siano stati stipulati ed eseguiti prima del fallimento. Molte limitazioni, però, sono alla base della revocabilità di tali contratti, ammissibile solo qualora il fallito sia un soggetto non intermediario.
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