Revocato il credito d’imposta se la spesa per l’investimento è differita di un anno

Pubblicato il 15 agosto 2011 Il credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 8 della legge n. 388/2000 si riferisce esclusivamente all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa per l’acquisto dei nuovi macchinari. Affinché si possa godere del bonus per aree svantaggiate è necessario, infatti, che l’effettivo investimento coincida con l’effettivo versamento, che deve essere effettuato nel corrispondente anno d’imposta. Altrimenti, in bonus non è riconosciuto.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16566 del 2011.

Per i Supremi giudici, l’articolo 8 della legge n. 388/2000 si fonda sul principio che il versamento deve essere effettuato nello stesso anno d’imposta dell’acquisto. In caso contrario, verrebbe riconosciuto un credito d’imposta al contribuente in funzione di un costo futuro, che è solo eventuale e non attuale e, dunque, contrario alla condizione richiesta espressamente dalla legge.

Ne deriva che il bonus non può essere riconosciuto quando il pagamento dell’investimento effettuato viene posticipato al periodo d’imposta successivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy