Revocato il credito d’imposta se la spesa per l’investimento è differita di un anno

Pubblicato il 15 agosto 2011 Il credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 8 della legge n. 388/2000 si riferisce esclusivamente all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa per l’acquisto dei nuovi macchinari. Affinché si possa godere del bonus per aree svantaggiate è necessario, infatti, che l’effettivo investimento coincida con l’effettivo versamento, che deve essere effettuato nel corrispondente anno d’imposta. Altrimenti, in bonus non è riconosciuto.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16566 del 2011.

Per i Supremi giudici, l’articolo 8 della legge n. 388/2000 si fonda sul principio che il versamento deve essere effettuato nello stesso anno d’imposta dell’acquisto. In caso contrario, verrebbe riconosciuto un credito d’imposta al contribuente in funzione di un costo futuro, che è solo eventuale e non attuale e, dunque, contrario alla condizione richiesta espressamente dalla legge.

Ne deriva che il bonus non può essere riconosciuto quando il pagamento dell’investimento effettuato viene posticipato al periodo d’imposta successivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Agidae. Ipotesi di accordo del 10/1/2025

20/01/2025

Periodo di comporto legato a indennità INAIL: legittimo per la Cassazione

20/01/2025

Servizi assistenziali Agidae. Rinnovo Ccnl

20/01/2025

Disabilità e invalidità: procedura più snella per accertamenti e revisioni INPS

20/01/2025

Rateizzazione fiscale 2025: guida operativa alle nuove regole, modalità e opportunità

20/01/2025

Novità valutarie, denaro contante sottoposto a verifica

20/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy