Revoca delle sanzioni interdittive ex Dlgs 231 solo a tre condizioni

Pubblicato il 17 febbraio 2012 La sesta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 6248 del 16 febbraio 2012, ha respinto il ricorso presentato dall'ex amministratore di una società nei cui confronti i giudici di merito avevano disposto delle sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 45 del Decreto legislativo n. 231/2001, nell’ambito di un procedimento penale in cui la società medesima era accusata di aver percepito finanziamenti pubblici illeciti.

Nel testo della decisione viene, in particolare, precisato come la revoca delle sanzioni interdittive in esame potesse essere disposta solamente in mancanza delle correlative esigenze cautelari, anche per fatti sopravvenuti, ovvero in presenza delle ipotesi previste nell’ambito della riparazione delle conseguenze del reato; in particolare - si legge nel testo della decisione -  la stessa poteva ritenersi attuata nella concomitante concorrenza di tre condizioni, da adempiersi prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

“a) che l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in questo senso;

b) che abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;

c) che abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.
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