In tema di diritto alla fruizione delle agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e di legislazione sociale recenti arresti giurisprudenziali convergono nel determinare un nuovo orientamento di maggior tutela per il contribuente sintetizzabile in due principi cardine: 1) le irregolarità ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva devono essere sostanziali e non meramente formali (mancata o erronea denuncia contributiva); 2) la revoca non può avvenire per periodi pregressi alla notifica della mancata regolarità contributiva.
Come noto, infatti, tra i diversi principi che legittimano la fruizione degli esoneri o sgravi contributivi, l’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, ha previsto che dal 1° luglio 2007 il godimento di agevolazioni normative e contributive è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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