La Corte di cassazione può procedere alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
La questione, sulla quale era stato rilevato un contrasto giurisprudenziale di legittimità, è stata risolta dalle Sezioni Unite civili della Cassazione con sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020.
In particolare, era stato chiesto di stabilire se, qualora si ravvisino nel giudizio di legittimità le condizioni previste dall'art. 136 del DPR n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia – T.U.S.G.) per la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, a tale revoca debba provvedere la Corte di cassazione ovvero il giudice di rinvio o quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
Le SS. UU. Civili hanno così spiegato che il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non spetta alla Corte di Cassazione, ma compete al giudice di rinvio ovvero - nel caso di mancato rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sul punto, è stato enunciato apposito principio di diritto ai sensi del quale: “In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero - nel caso di mancato rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato”.
Salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio - è stato altresì puntualizzato – “il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 T.U.S.G. per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa”.
Nel testo della corposa sentenza, la Suprema corte ha ritenuto opportuno fornire precisazioni anche in ordine ad un ulteriore problema, emerso nel corso della disamina sul gratuito patrocinio e relativo alla specifica vicenda ad essa sottoposta.
Si trattava di stabilire se, anche in caso di ammissione al gratuito patrocinio, debba provvedersi o meno alla statuizione prevista dall'art. 13, comma 1-quater T.U.S.G., che impone al giudice, quando pronuncia sentenza di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, di attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
Rispetto a tale questione, il massimo Collegio di Piazza Cavour ha formulato alcuni principi di diritto.
Ha così spiegato che:
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