Precisazioni del Consiglio di Stato in merito alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Secondo il Collegio, affinché il magistrato possa revocare il beneficio del gratuito patrocinio preventivamente concesso dall’apposita Commissione, è necessaria, oltre al requisito reddituale, la non manifesta infondatezza della causa ovvero l’aver “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 1036 dell’11 febbraio 2020.
Nella decisione, i giudici amministrativi hanno ricordato come, ai sensi degli artt. 74 e 126, DPR n. 115/2002, per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria la contestuale sussistenza di due requisiti:
E nel caso specificamente esaminato, posta la sussistenza del requisito reddituale, la revoca del beneficio era stata disposta dai giudici di secondo grado a motivo della sola manifesta infondatezza della causa, mentre non era stata evidenziata la sussistenza della mala fede o della colpa grave.
Si trattava di una motivazione di cui, secondo il Consiglio di Stato, occorreva comprendere la portata ed il significato.
Difatti – si legge nella sentenza - sebbene nella stragrande maggioranza dei casi il rigetto dell'impugnativa è correlato alla manifesta infondatezza della pretesa azionata in sede giurisdizionale tuttavia possono anche sussistere delle eccezioni, nel caso, ad esempio, in cui ricorrano casi in cui vi siano margini di incertezza sull'interpretazione delle disposizioni applicabili, ovvero un orientamento non sempre conforme da parte della giurisprudenza.
E questo giustificherebbe – come nel caso esaminato dal Collegio - la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in considerazione della "non manifesta infondatezza" della pretesa azionata.
Nella vicenda di specie, è stata rilevata l’assoluta particolarità del caso, relativo ad un cittadino che, da extracomunitario, nelle more del procedimento amministrativo, era divenuto cittadino europeo, “sicché” – hanno concluso i giudici amministrativi – “la questione non poteva essere ritenuta palesemente infondata, per lo meno per quanto riguarda i margini di incertezza sulle disposizioni normative applicabili”.
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