Revisori solo per nove anni

Pubblicato il 22 gennaio 2007

Con il decreto legislativo n. 303/2006 – correttivo della legge sul risparmio da pochi giorni pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale -  il Governo ha introdotto nuove regole per il “funzionamento” delle società di revisione incaricate del controllo delle società quotate, previste dagli articoli 159 e 160 del Testo unico finanza. Il testo approvato, da un lato, introduce importanti novità in materia di conferimento/revoca dell’incarico e di cause di incompatibilità, dall’altro riporta la durata massima dell’incarico di revisione a nove anni (non rinnovabili, se non dopo una vacatio di tre anni), sposando la tesi di quanti hanno sostenuto che la precedente durata di sei anni, per la brevità del periodo avrebbe potuto inficiare la qualità  del servizio reso dalla società di certificazione dei bilanci poichè, normalmente, occorre un minimo di permanenza presso l’azienda per capire a fondo e quindi giungere ad un giudizio maggiormente adeguato. Inoltre, si segnala un ruolo non solo consultivo per il Collegio sindacale, che potrà avanzare proposte motivate sull’assegnazione dell’incarico, sulla revoca e sui compensi. dovrà intervenire d’ufficio nelle nomine in caso di inerzia della società. Per quanto riguarda, invece, le incompatibilità previste al fine di assicurare l’indipendenza del network di revisione e del responsabile del procedimento, non vi sono state modifiche sostanziali al comma 1-ter dell’articolo 160. Oltre alla prestazione di servizi già vietate dalla precedente formulazione della norma, il legislatore ha previsto l’incompatibilità anche dell’attività di consulenza legale.

Tra le altre più significative novità introdotte dal decreto correttivo n. 303/2006, che aggiunte a quelle già contenute nella legge sul risparmio (L. 262/2005) renderanno necessario un adeguamento degli statuti delle società quotate e che dovrà essere completato antro il 30 giugno, si segnala: la cancellazione del voto segreto, l’obbligo di presentazione di liste per l’elezione del consiglio di amministrazione; il rafforzamento della presenza di consiglieri indipendenti e maggiori responsabilità per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, oltre ai vincoli (come visti sopra) al mandato delle società di revisione.  

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