Revisori legali, mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Istruzioni MEF

Pubblicato il 08 ottobre 2021

Con D.M. n. 135 dell’8 luglio 2021, che entrerà in vigore dal 19 ottobre 2021, è stato adottato il Regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte del MEF nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale.

Il provvedimento indica esplicitamente quali sono le violazioni che possono far scattare l’applicazione della sanzione amministrativa.

Tra queste, si menziona anche il mancato assolvimento dell’obbligo formativo.

A seguito della pubblicazione del suddetto Regolamento, il Ministero dell’Economia ha reso disponibili, sul portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), le prime istruzioni riguardanti il mancato assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019.

Revisori legali, mancato assolvimento dell’obbligo formativo triennio 2017/2019

In particolare, con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo, il Decreto 135/2021 prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

Pertanto, viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell’economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.

Dopo aver completato i corsi mancanti per l’assolvimento dell’obbligo formativo, tali da assicurare il raggiungimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno - di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale - il revisore potrà verificare in tempo reale attraverso l’accesso all’area riservata della revisione legale il corretto soddisfacimento del requisito di legge.

I revisori riceveranno la comunicazione dei crediti formativi mancanti al raggiungimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 all’indirizzo PEC comunicato nella propria area riservata.

La mancata comunicazione di tale indirizzo, rappresenta anch’essa una violazione espressamente sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010.

In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati presenti nell’area riservata del portale della revisione legale e quelli effettivamente assolti, “è consigliabile per il revisore attenersi prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento a decorrere dal 19 ottobre 2021”.

Eventuali segnalazioni relative a corsi fruiti e non comunicati al MEF dovranno, pertanto, essere indirizzate esclusivamente al soggetto presso il quale il corso è stato seguito.

Ai revisori che alla data del 17 gennaio 2022 non risulteranno in regola con i crediti formativi per il triennio 2017-2019 potranno essere applicate le sanzioni di cui all’art. 24 del DLgs. 39/2010, che prevede, tra l’altro, la possibile applicazione di una sanzione amministrativa nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Relativamente al triennio formativo 2020/2022, specifica il MEF, che l’obbligo formativo consistente nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale e tale obbligo si intende eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

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