La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 23 del 3 dicembre 2020, ha fornito le istruzioni circa l’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento degli stessi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Nel documento si ricorda che c’è tempo fino al 30 dicembre 2020, per:
inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
aggiornare, con le stesse modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti.
Il Decreto Semplificazioni (Dl n. 76/2020) ha introdotto importanti modifiche al Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) finalizzate a favorire le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, accelerando l’interazione digitale tra i soggetti coinvolti e rendendo effettivo l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali.
Con riguardo ai soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, le modifiche apportate dal citato Decreto legge n. 76/2020 riguardano, nello specifico:
l’obbligo per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro;
l’inserimento dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti” tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.
A seguito delle novità normative indicate, quindi, viene integrato l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al registro dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata espressamente previsto dall’articolo 7, comma 1 lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010, al fine di potenziare e rendere effettivo l’uso di strumenti di notificazione telematica, di comunicazione ed interscambio digitale tra amministrazione e utenti.
Inoltre, anche i revisori legali, in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione, andranno a popolare l’elenco dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti (INI-PEC), che costituisce di fatto una raccolta unica degli indirizzi PEC di tutti i professionisti iscritti in albi professionali con la specifica indicazione, per ciascun iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, della categoria professionale di appartenenza, del numero di iscrizione all’albo/registro e del codice fiscale.
E’ da ricordare che la nozione di “domicilio digitale” è più ampia e ricomprende non solo la PEC, ma anche i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), definiti dal Regolamento eIDAS, che al momento non sono stati ancora attuati in Italia.
Di fatto, il domicilio digitale costituisce un pubblico elenco che raccoglie tutti gli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano, accessibile senza bisogno di autenticazione e volto a favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti in modalità telematica tra le imprese e i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, con un notevole risparmio nei costi di trasmissione.
Tutti i domicili digitali che vengono inseriti nell’Indice INI-PEC costituiscono “mezzo esclusivo di comunicazione e notifica” con i soggetti sopra indicati.
La modifica apportata dall’articolo 24 del Dl n. 76/2020, ha previsto che nell’Indice siano inseriti anche i domicili digitali dei professionisti, diversi da quelli iscritti in Albi o Elenchi, che siano iscritti in elenchi o registri detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.
Dal momento che anche i revisori legali sono iscritti in un registro tenuto dalla P.A., anche i loro domicili digitali dovranno confluire nell’elenco dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti.
Ciò risulterà fondamentale per i revisori ai fini del ricevimento di comunicazioni da parte di soggetti diversi dal MEF.
La circolare n. 23/2020 indica le modalità e i tempi per eseguire la suddetta comunicazione degli indirizzi PEC (ora domicilio digitale).
Si precisa che i revisori che non hanno ancora comunicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata o non hanno aggiornato gli indirizzi PEC scaduti, devono provvedere entro il 30 dicembre 2020.
La comunicazione dovrà essere effettuata inoltrando l’indirizzo nell’apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it.
La modalità è esclusivamente telematica.
La mancata comunicazione della PEC può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24 , comma 1, del DLgs. 39/2010 e, in caso di sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita nella misura da 50 a 2.500 euro.
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