Revisori enti locali: prorogatio per quelli in scadenza prima dell’avvio delle nuove regole
Pubblicato il 07 aprile 2012
Ad illustrare le modifiche operate sui criteri per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali, ex art. 16, comma 25, D.L. n.
138/2011, convertito in L. n.
148/2011, è intervenuta la
circolare n. 7/FL del 5 aprile 2012, del Ministero dell’interno.
Le direttive per la procedura di nomina dei revisori sono contenute nel decreto del
15 febbraio 2012 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla “
Gazzetta Ufficiale” del 20 marzo, il quale prevede che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte.
L’effettivo avvio della nuova procedura, rammenta la circolare, inizierà solo dopo che il ministero pubblicherà sulla “Gazzetta Ufficiale” l’avviso contenente l’elenco dei revisori.
Dopo che l’ente locale ha informato la Prefettura della provincia di appartenenza, dell’imminente scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione - almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa - la Prefettura comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della Prefettura.
Sul punto, la circolare precisa che per gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, vige la prorogatio e quindi proseguono la loro attività per 45 giorni dopo la scadenza del mandato triennale.
Scaduta la prorogatio, i revisori continueranno a essere nominati secondo il procedimento ex art. 234 Tuel, ovvero dal consiglio comunale. Diversamente, le nuove regole di estrazione a sorte valgono per i procedimenti di rinnovo che non si sono conclusi alla data di effettivo avvio a regime.
Il documento approfondisce la questione “nomine” con riferimento agli enti locali che appartengono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. La nuova procedura di estrazione a sorte non si applica a tali enti, fino a quando non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa statale, salva l’ipotesi in cui siano gli stessi statuti a disporre che, in assenza di normativa regionale in merito, si applica quella statale.