L’Ufficio del massimario della Corte di cassazione ha effettuato una prima ricognizione delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio penale dal Decreto Legislativo n. 158/2015 di revisione del sistema delle sanzioni fiscali.
La relazione n. III/05/2015 del 28 ottobre 2015 contiene un’analisi delle singole disposizioni di cui al Titolo Primo del Decreto n. 158, evidenziando le possibili criticità derivanti dalle novità legislative introdotte, anche alla luce dell’esperienza giurisprudenziale maturata.
Per quel che concerne le modifiche che hanno interessato la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la relazione rileva come il campo di applicazione della norma sia stato ampliato.
A seguito della cancellazione del riferimento alla annualità delle dichiarazioni, difatti, il delitto in questione potrà riguardare qualunque dichiarazione, comprese, a titolo di esempio, le dichiarazione dei redditi ed IRAP infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell’ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazione di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta.
Detto ampliamento, tuttavia – si legge nell’elaborato – non è interessato da un’efficacia retroattiva, “trattandosi di nuova incriminazione, anche se parziale”.
Maggiormente consistente è stato l’intervento modificativo concernente la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, interessata da una dilatazione dei confini applicativi.
La nuova struttura dell’illecito è stata semplificata attraverso l’eliminazione dell’elemento della “falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” e una più articolata descrizione delle condotte artificiose.
Sul versante soggettivo, quindi, il delitto dovrebbe ora ascriversi non solo ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini dell’imposta sul valore aggiunto. Dal punto di vista oggettivo, l’utilizzo, nella relativa formulazione, della disgiuntiva “ovvero” fa ritenere che ciascuna delle due connotazioni modali (operazioni simulate e documenti falsi/mezzi fraudolenti) sia sufficiente ad integrare il reato.
Relativamente alla dichiarazione infedele,si evidenzia come sia stata effettuata un’operazione sostitutiva e additiva alla relativa disposizione, attraverso l’introduzione di due nuovi commi che modificano sensibilmente la relativa disciplina penalistica.
Per quel che concerne, poi, la nuova norma che punisce l’omessa dichiarazione se ne ipotizza l’applicabilità anche con riferimento alla dichiarazione da presentare nell’anno in corso.
Sul fronte dell’occultamento o distruzione delle scritture si evidenzia che, sebbene, in quanto peggiorativo, l’intervento non possa valere per i fatti pregressi, va comunque considerato che, poiché la condotta di occultamento è considerata dalla costante giurisprudenza come reato permanente, si potrebbe determinare l’applicazione della nuova disciplina anche a situazioni di occultamento iniziate in vigenza della previgente normazione ma tuttora in corso.
Viene segnalato, inoltre, che saranno tutte da verificare le ripercussioni della nuova disciplina dell’omesso versamento di ritenute certificate sui processi in corso.
Sembrerebbe, comunque, di poter escludere che la disposizione introdotta possa definirsi “norma di interpretazione autentica”.
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